Denuncia di presenza amianto

Servizio attivo

Mappatura obbligatoria di manufatti contenenti amianto per i proprietari e gli utilizzatori di immobili dove è presente.


A chi è rivolto

Proprietari o utilizzatori di manufatti contenenti amianto.

Descrizione

L’amianto o asbesto è un minerale naturale a struttura fibrosa fino ad alcuni anni fa utilizzato per le sue particolari caratteristiche di leggerezza e di resistenza al fuoco e al calore. Questo minerale può rivelarsi pericoloso perché le fibre di amianto, molto sottili, tendono a sfaldarsi e, se respirate, sono direttamente collegate all’insorgenza di alcune forme tumorali all’apparato respiratorio. Visti gli aspetti sanitari correlati, la Legge n. 257 del 1992, ha vietato l’impiego dell’amianto per la fabbricazione di qualsiasi manufatto.

Lo Stato e le Regioni hanno emanato Leggi volte alla tutela della salute determinando il dovere del proprietario e/o utilizzatore all’auto-notifica e al controllo dei manufatti contenenti amianto.

Il proprietario o l’utilizzatore di un manufatto contenente amianto ha l’obbligo di:

  • Segnalare la presenza di amianto su edifici o impianti di proprietà
  • Richiedere il controllo dello stato di conservazione dell’amianto e dei materiali che lo contengono
  • Effettuare un intervento di bonifica quando le condizioni di degrado sono tali da creare una condizione di rischio

Copertura geografica

Tutto il territorio comunale.

Come fare

Compila il Modulo NA/1, “notifica amianto” e il modulo per la valutazione dell'Indice di degrado, disponibili entrambi a fine pagina. L’Indice di Degrado consente di valutare lo stato di conservazione attraverso l’ispezione visiva ed il risultato è un numero a cui corrispondono le azioni che dovranno essere attuate sull’immobile.

Invia via Pec il modulo compilato ad ATS Milano Città Metropolitana all’indirizzo: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
e per conoscenza, al Comune di Cernusco sul Naviglio: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it

Cosa serve

I moduli compilati.

Cosa si ottiene

In base al risultato ottenuto gli interventi da attivare saranno:

  • nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)
  • esecuzione della bonifica entro 3 anni (ID compreso tra 25 e 44)
  • rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45)

Nel caso in cui non l’ID ottenuto non è tale da richiedere la rimozione della copertura entro 12 mesi, il proprietario o il responsabile dovrà comunque:

  • nominare un responsabile per la manutenzione dei materiali in amianto
  • predisporre la documentazione che consenta di individuarne l’ubicazione
  • garantire efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione e in occasione di ogni evento che possa creare un disturbo ai materiali contenenti amianto
  • informare correttamente gli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

Tempi e scadenze

Puoi presentare la denuncia di amianto in qualsiasi momento dell'anno.

Quanto costa

Il servizio non prevede alcun costo.

Casi particolari

Nel caso tu volessi segnalare la presenza di amianto, ma tu non sia proprietario o utilizzatore, devi utilizzare la procedura di Segnalazione presenza amianto.

Accedi al servizio

Invia una Pec con il modulo compilato a comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it.

Se non hai un indirizzo di posta elettronica certificata, compila il modulo di segnalazione e consegnalo all’ufficio Protocollo.

Documenti

Ulteriori informazioni

Sanzioni

La Legge Regionale 14/2012 ha introdotto sanzioni amministrative da € 100,00 a € 1.500,00 in caso di mancata comunicazione della presenza di manufatti contenenti amianto.


Per eseguire i lavori

I lavori di bonifica dell’amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti devono essere effettuati da una società specializzata.

In caso di rimozione/demolizione di manufatti in cemento-amianto, bisogna rivolgersi ad una impresa iscritta all’Albo delle ditte autorizzate alla rimozione dell’amianto (http://www.albonazionalegestoriambientali.it/).

La società incaricata della bonifica, nel rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, deve predisporre un Piano di Lavoro per lo smaltimento dell’amianto da trasmettere all’ATS, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. L’ATS può richiedere particolari prescrizioni per le operazioni di bonifica.


IL P.R.A.L.

Il P.R.A.L. (Piano Regionale Amianto Lombardia) era stato istituito con la D.G.R. 1526 del 22/12/2005 e in esso si prevedeva, a livello pianificatorio, la rimozione completa dell'amianto in Lombardia in un arco temporale di dieci anni, ovvero entro la fine del 2016.

La Regione ha recentemente comunicato che il P.R.A.L. è ad oggi scaduto e quindi non dispiega più efficacia giuridica, pertanto anche il termine di cui sopra risulta decaduto.

Restano comunque in vigore gli obblighi di comunicazione e di monitoraggio dello stato di coperture e manufatti contenenti amianto da parte dei proprietari.


Normativa Regione Lombardia

  • LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, N. 17– Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto (BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 03 Ottobre 2003)
  • Emendamento. Al PDL n. 125 “Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali” dopo l’art. 17 è inserito l’art. 17 bis Art. 17 bis Modifiche all’art. 8 bis della l.r. n. 17/2003.
  • DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 DICEMBRE 2005, N. 8/1526 – Approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) di cui alla Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 17.
  • DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITÀ N. 13237 DEL 18/11/2008– Approvazione del “protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto” e contestuale abrogazione dell’algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n.vii/1439 del 4.10.2000.
  • DGR IX/3913 del 6/8/2012 “Attività inerenti la messa a sistema delle fonti d’informazione sulla presenza di amianto in Lombardia finalizzata al monitoraggio della relativa bonifica”
  • DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE n° IX/4777 del 30/01/2013– Definizione dei criteri per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8 bis comma 1 della legge regionale 29 settembre 2003 n. 17 – Sanzioni mancata presentazione Mod NA1.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Per il servizio
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 23/11/2025, 18:40

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