Calcolo ravvedimento operoso IMU

Servizio attivo

Puoi sanare spontaneamente l'imposta non versata avvalendoti del ravvedimento operoso


A chi è rivolto

Ai contribuenti che non hanno versato l'Imposta Municipale Propria (Imu) entro le scadenze previste dalla normativa e che desiderano regolarizzare spontaneamente la propria posizione

Descrizione

Se hai dimenticato di versare l’Imu alle scadenze previste dalla legge (16 giugno per la rata in acconto o per l’unica soluzione e 16 dicembre per la rata a saldo) puoi regolarizzare spontaneamente la tua posizione tributaria utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, che ti consente di versare il dovuto, maggiorato di una piccola sanzione (ridotta rispetto alla sanzione ordinaria) e degli interessi calcolati dalla data di scadenza al momento in cui effettuerai il pagamento. La percentuale della sanzione è differenziata in base al ritardo con il quale provvedi a sanare il pagamento dell’imposta.

Per il ravvedimento l’ufficio tributi mette a disposizione un calcolatore online, raggiungibile all’indirizzo: https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=C523 attraverso il quale puoi quantificare l’importo dovuto, con applicazione di sanzione e interessi, e generare il mod. F24 per il versamento.

Copertura geografica

Senza limitazioni

Come fare

Puoi provvedere in modo autonomo, calcolando l'importo da versare e aggiungendo la sanzione da ravvedimento operoso nella percentuale indicata più avanti oltre agli interessi di mora, oppure puoi affidarti ad un professionista (commercialista, CAAF, ecc.) o, ancora, utilizzare il calcolatore online messo a disposizione dall'ufficio tributi.

Cosa serve

Come per il calcolo dell'Imu, devi essere in possesso dei dati relativi agli immobili per i quali devi versare l'imposta, in particolare:

  • categoria catastale
  • rendita catastale
  • percentuale di possesso
  • mesi di possesso nell'anno di riferimento

Cosa si ottiene

Calcolo del ravvedimento operoso con elaborazione del modello di pagamento F24 per poter effettuare il versamento

Tempi e scadenze

Non sono previste scadenze specifiche. Fino al momento in cui il Comune non emette l'avviso di accertamento per il mancato pagamento, puoi accedere al ravvedimento operoso e regolarizzare la tua posizione IMU, applicando le sanzioni previste e gli interessi in base al ritardo con il quale provvedi a versare l'imposta.

Quanto costa

Non sono previsti costi per l'utilizzo del servizio.

Gli unici costi aggiuntivi sono relativi alle sanzioni e interessi da ravvedimento, previsti dalla normativa, nella misura indicata più sotto.

Vincoli

Non puoi avvalerti del ravvedimento operoso se la violazione è stata già contestata dall’Ufficio Tributi e comunque se sono già iniziate attività amministrative di accertamento delle quali tu abbia avuto formale informazione.

Casi particolari

Per le violazioni commesse fino al 31/8/2024 (fino all'acconto Imu 2024) si applicano le seguenti sanzioni:

  • dal 1° al 14° giorno di ritardo (ravvedimento sprint): sanzione dello 0,1% giornaliero dell’importo da versare;
  • dal 15° al 30° giorno di ritardo (ravvedimento breve): sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare;
  • dal 31° al 90° giorno di ritardo (ravvedimento medio) prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare;
  • dopo il 90° giorno di ritardo ed entro l’anno dalla scadenza del versamento (ravvedimento lungo): sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare;
  • oltre l’anno ed entro due anni dalla scadenza del versamento (ravvedimento molto lungo): sanzione fissa del 4,29% dell’importo da versare;
  • oltre i due anni di ritardo dalla scadenza del versamento ed entro il termine quinquennale di prescrizione (ravvedimento lunghissimo): sanzione fissa del 5,00% dell’importo da versare.

In tutti i casi, all'imposta dovuta e alle sanzioni sopra indicate, devono essere aggiunti gli interessi calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024* (ovvero dal saldo Imu anno 2024) si applicano le seguenti sanzioni:

  • dal 1° al 14° giorno di ritardo (ravvedimento sprint): sanzione dello 0,083% giornaliero dell’importo da versare;
  • dal 15° al 30° giorno di ritardo (ravvedimento breve): sanzione fissa del 1,25% dell'importo da versare;
  • dal 31° al 90° giorno di ritardo (ravvedimento medio): sanzione fissa del 1,39% dell'importo da versare;
  • dopo il 90° giorno di ritardo ed entro l’anno dalla scadenza del versamento (ravvedimento lungo): sanzione fissa del 3,125% dell'importo da versare;
  • oltre l’anno ed entro il termine quinquennale di prescrizione (ravvedimento molto lungo): sanzione fissa del 3,57% dell’importo da versare.

In tutti i casi, all'imposta dovuta e alle sanzioni sopra indicate, devono essere aggiunti gli interessi calcolati sul tasso di riferimento annuale.

* come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 (c.d. "Decreto Sanzioni")

Accedi al servizio

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Per il servizio
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Ultimo aggiornamento: 02/12/2025, 14:02

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