Tutti i cittadini
L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di accesso civico semplice: qualora la pubblica amministrazione abbia l’obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati e non provveda, chiunque ha il diritto di richiedere tali documenti o informazioni o dati. Questa richiesta è gratuita e non richiede motivazione, non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione.
Tutto il territorio nazionale
La segnalazione deve essere inviata utilizzando l'apposito pulsante "Richiedi Online" presente sulla pagina.
L'istanza può essere presentata a mezzo posta o direttamente presso il Protocollo Generale.
Autenticazione attraverso SPID o Carta di Identità Elettronica
La pubblicazione di atti o documenti di cui è prevista la pubblicazione obbligatoria
Se il documento, l'informazione o i dati richiesti risultino essere già pubblicati sul sito istituzionale del Comune, il Dirigente competente comunica tempestivamente al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Laddove la pubblicazione venga effettuata solo a seguito dell'istanza di accesso civico, l'avvenuto adempimento viene comunicato al richiedente dal Responsabile per le richieste di accesso civico entro 30 giorni.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.