Cos'è
Con il Decreto Legislativo n. 87 del 14/6/2024 è entrato in vigore il nuovo sistema sanzionatorio dei tributi locali, che prevede una maggiore proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni tributarie commesse, attenuando il carico e uniformandolo a quello degli altri Paese europei, come ribadito, già da tempo, dalla giurisprudenza nazionale (Corte Costituzionale e Corte di Cassazione) e europea (Corte di Giustizia dell’Unione Europea)
Entrata in vigore
Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero il 29/6/2024.
Tuttavia, in virtù dell’art. 5, le nuove previsioni riguardanti le sanzioni amministrative tributarie trovano applicazione solo con riferimento alle violazioni commesse successivamente al 1° settembre 2024.
Per le violazioni commesse antecedentemente al 1° settembre 2024 continua ad applicarsi la precedente disciplina sanzionatoria.
Riduzione delle sanzioni
In applicazione del principio di proporzionalità e di abbassamento del carico sanzionatorio, l’art. 2 del decreto ridetermina – al ribasso – la sanzione per tardivi o omessi pagamenti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. La sanzione pertanto passa dal 30% al 25%.
Di conseguenza:
a) per le violazioni commesse fino al 31/8/2024, si applica la sanzione del 30% dell’imposta non versata o tardivamente versata
b) per le violazioni commesse dal 1/9/2024, si applica la sanzione del 25% dell’imposta non versata o tardivamente versata
Questo implica, ad esempio, che l’omesso versamento dell’acconto IMU 2024 (scaduto il 16/6/2024, ovvero prima del 1/9/2024) sarà sanzionato con il 30%, mentre l’omesso versamento del saldo (scaduto il 16/12/2024, ovvero dopo il 1/9/2024) con il 25%.
Margini di riduzione e aumento della sanzione
In attuazione del principio di proporzionalità, è prevista la possibilità di una riduzione della sanzione sino ad un quarto della misura edittale in caso di manifesta sproporzione tra condotta contestata e sanzione applicabile.
Per lo stesso motivo, in presenza di “circostanze di particolare gravità della violazione”, la sanzione può essere aumentata fino alla metà.
Di seguito il nuovo testo del comma 4 dell’art. 7 del D.Lgs. 8 dicembre 1997, n. 472:
“4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà”.
Si informa che, relativamente a questa possibilità, il Comune di Cernusco sul Naviglio non ha definito, nel proprio regolamento delle entrate, le modalità di riduzione e aumento delle sanzioni per i casi di cui sopra. Pertanto le sanzioni attualmente continuano ad essere applicate nella misura fissa stabilita dalla normativa.
Recidiva
Nella determinazione della sanzione, oltre ad aver riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, è necessario tenere in considerazione anche il principio di proporzionalità.
Con la modifica del comma 3, art. 7 del D.Lgs. 8 dicembre 1997, n. 472 si interviene sulla disciplina sanzionatoria applicabile in caso di reiterazione della violazione, prevedendo l’innalzamento della sanzione dall’attuale “metà” fino al limite del doppio per chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita con ravvedimento (art. 13, D.Lgs. 472/1997).
Si riporta il nuovo testo del comma 3:
“3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell’articolo 13 del presente decreto o dell’articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità”.