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Elettori fuori sede

Servizio attivo

Modalità di iscrizione degli elettori fuori sede come da Legge 9 ottobre 2026, n. 180 per elezioni politiche, europee e referendum


A chi è rivolto

  • elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista "fuori sede” è di almeno nove mesi (art. 8, co. 2 e 3);
  • elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 4);
  • elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
  • elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Descrizione

Con l’entrata in vigore della Legge 9 ottobre 2026 n. 180 recante “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” è stato disciplinato a regime il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato, dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e dei Referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione. La disciplina non si applica alle elezioni amministrative e regionali.

L’Ufficio Elettorale di ciascun Comune deve tenere un elenco comprendente gli elettori che intendono votare fuori sede, accomunati dal fatto che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto.

Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco:

  • gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi (art. 8, co. 2 e 3);
  • gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 4);
  • gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
  • gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

L’iscrizione nell’elenco ha durata annuale. L’elettore che intende votare fuori sede anche nell’anno successivo, dovrà presentare una nuova domanda nei termini.

La domanda deve essere presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici. Essa dovrà contenere:

  1. l’indirizzo di temporaneo domicilio
  2. certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).
  3. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:

  • Categoria di “Fuori sede” per Studio o lavoro, condizione già in essere (comma 2): termine per la presentazione della domanda: entro il 31 dicembre di ciascun anno
  • Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre (comma 3): termine per la presentazione della domanda: entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione
  • Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione (commi 4 e 5): non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione.

 La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell’articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall’articolo 71.

 Entro il decimo giorno antecedente la consultazione, il Comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore ammesso un’attestazione di ammissione al voto con il numero e l’indirizzo della sezione assegnata (comma 8). L’attestazione può essere inviata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici.

L’elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell’attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l’attestazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera elettorale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell’articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Se l’elettore non soddisfa i requisiti che legittimano il voto “fuori sede”, il Comune di temporaneo domicilio gliene dà comunicazione motivata e, in tal caso, potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscritto.

La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione. Il Comune che riceve la revoca cancella l’elettore dall’elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l’annotazione.

 

 

 

Copertura geografica

Cernusco sul Naviglio

Come fare

La domanda deve essere presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici.

 

Cosa serve

Modulo compilato e sottoscritto dall'interessato

Copia documento di riconoscimento

Attestazione o certificazione che documenti la condizione di elettore fuori sede o autodichiarazione

Cosa si ottiene

Se sono soddisfatti i requisiti di elettore fuori sede, lo stesso inserito nell'apposito elenco comunale ed entro il  decimo giorno antecedente la consultazione elettorale, riceverà un'attestazione di ammissione al voto con il numero e l'indirizzo della sezione assegnata. L'attestazione può essere inviata anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

Tempi e scadenze

La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell'elenco secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:

Entro il 31 dicembre di ciascun anno: fuori sede per studio o lavoro, condizione già in essere

Entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione: studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre

Non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione: motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione.

 

Procedure collegate

Iscrizione nell'elenco degli elettori votanti fuori sede per l'elezione in corso o per le consultazioni in agenda per l'anno successivo

Quanto costa

Nessuno

Vincoli

  • Rispetto dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
  • Appartenenza del Comune di iscrizione elettorale a una Regione diversa;
  • Durata minima della permanenza (nove mesi) o della cura o assistenza (tre
    mesi) e che la data della consultazione ricada nel periodo;
  • Completezza della documentazione allegata.

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Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile Per il servizio
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 23/10/2026, 12:36

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